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Lo Statuto

Titolo IV
Organi della Fondazione

Art. 8) Organi

Sono organi della Fondazione:

  •   il Consiglio di Amministrazione,
  •   il Presidente,
  •   il Vice Presidente,
  •   il Segretario Generale,
  •   il Collegio dei Revisori dei Conti,
  •   il Comitato scientifico.

Le cariche assunte negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito.
É previsto, peraltro, il rimborso delle spese sostenute dai titolari di dette cariche per lo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 9) Consiglio di Amministrazione - Nomina - Durata - Sostituzione

9.1 La Fondazione e’ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 a 7 membri come previsto al successivo punto 9.2.

9.2  Il Fondatore provvede alla nomina di 4 membri.
Gli altri 3 membri sono nominati per cooptazione dai Consiglieri nominati dal Fondatore, su designazione di tre dei seguenti enti:

  • Università nel territorio italiano,
  • Istituto Nazionale Ricerca sulle Acque,
  • Comune di Genova,
  • Provincia di Genova,
  • Regione Liguria,
  • Federutility,
  • Unichim,
  • Istituto Superiore della Sanità,
  • Parco Scientifico e tecnologico della Regione Liguria,
  • WWF,
  • Agenzie Regionali  e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente,
  • Associazioni di consumatori.

In relazione a quanto sopra, entro 60 giorni dalla loro nomina i membri nominati dal Fondatore redigeranno a maggioranza una graduatoria degli enti di cui sopra sulla base della quale richiedere la designazione dei membri di loro competenza.
Qualora uno dei primi tre enti in graduatoria non provvedesse alla nomina, secondo quanto stabilito, verranno interpellati gli altri enti secondo l’ordine della graduatoria stessa, fino ad ottenere la designazione di tre membri.

Nel caso in cui nessuno dei detti enti provvedesse alla designazione, o il numero dei membri designati risultasse inferiore a 3, il Consiglio si intenderà definitivamente composto dai membri effettivamente nominati.

La richiesta agli enti come sopra individuati, secondo l’ordine della graduatoria redatta, sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’ente interpellato dovrà comunicare la designazione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Nel caso in cui l’ente interpellato non effettui la designazione entro detto termine, il Presidente invierà analoga richiesta ad altro ente sempre seguendo l’ordine della graduatoria, fino ad ottenere la designazione di tre membri o ad esaurire la graduatoria stessa.

Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione sarà regolarmente funzionante con il numero di membri nominato.

9.3 I Consiglieri nominati dal Fondatore durano in carica tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato.
Gli altri consiglieri nominati su designazione degli enti sopra indicati scadranno con i consiglieri nominati dal Fondatore.
I consiglieri sono rieleggibili.

9.4 Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori:

(i) se l’amministratore venuto meno è stato nominato dal Fondatore, questo provvederà alla relativa sostituzione;

(ii) se l’amministratore mancante è stato nominato su designazione di uno degli enti di cui al precedente punto 9.2, gli amministratori in carica provvederanno alla sua sostituzione secondo la procedura di cui allo stesso punto 9.2.
I Consiglieri così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del Consiglio.

10) Consiglio di Amministrazione - Poteri - Funzionamento

10.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione.
In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzione previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

  1. approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell’anno successivo) e la relazione illustrativa;
  2. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  3. delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla legge;
  4. stabilisce i programmi della Fondazione;
  5. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
  6. delibera le modifiche dello Statuto, con le modalità previste dalla normativa in materia;
  7. provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

h) provvede alla nomina del Comitato Scientifico;
i)  provvede alla nomina del Segretario Generale;
j) fissare le quote da versarsi da parte dei sostenitori.
 
10.2  Il Consiglio di Amministrazione nomina al di fuori dei propri componenti un Segretario del Consiglio, che compilerà i pro­cessi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali trascritti sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

10.3  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma almeno cinque giorni prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

10.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza e/o impedimento anche di questo dal consigliere più anziano di età.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Peraltro le deliberazioni in merito a modificazioni dello statuto (da sottoporre all’autorità tutoria nei modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, ad eccezione delle seguenti che dovranno essere assunte all’unanimità dei presenti:

(i) modifiche dell’oggetto sociale che escludano attività nello stesso previste;

(ii) modificazioni del numero dei consiglieri e dei meccanismi di nomina del Consiglio di Amministrazione;

(iii) maggioranze costitutive e deliberative del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente e/o ad altro membro del Consiglio stesso.
Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

11) Presidente - Vice Presidente - Legale rappresentanza

11.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e impedimento.
Nel caso di assenza e/o impedimento di entrambi la funzione pro tempore di Presidente viene svolta dal Consigliere più anziano di età.

11.2 Al Presidente e al Vice Presidente, nonché ai consiglieri cui siano stati delegati poteri da parte del Consiglio, nei limiti dei poteri stessi, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

12) Segretario Generale - Comitato scientifico

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione, con poteri di gestione ordinaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto stabilito con la delibera di nomina.
In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio, il Segretario Generale collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione.
Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un Comitato Scientifico, con i compiti e nel numero di componenti, determinato dal Consiglio stesso nella relativa delibera di nomina.
I componenti del Comitato, peraltro, dovranno essere soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, tecniche e/o economiche, nel settore del  ciclo idrico integrato e, in generale, dei servizi a rete.

13) Collegio dei Revisori

13.1 Il  Collegio dei Revisori è composto da 3 membri – un presidente e due membri effettivi - nominati dal Fondatore.

13.2  Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

13.3 Il Collegio dei Revisori rimane in carica 3 esercizi e, quindi, fino all’approvazione del  conto consuntivo del terzo  esercizio  del loro mandato.

13.4 I Revisori dei conti partecipano per diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.
Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

13.5 In caso di dimissioni o comunque del venir meno di uno o più Revisori questi saranno sostituiti dal Fondatore.

14) Esercizio finanziario - Conto consuntivo

14.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare il conto consuntivo della gestione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

14.3 La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15) Esaurimento degli scopi – Estinzione della Fondazione

15.1 In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno  devoluti ad Aziende del Gruppo di appartenenza del Fondatore.

15.2 Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori, determinandone i relativi poteri.

16) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.


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